PATERNITA' E ADULTERIO: SE NE PARLA A NOCERA

Piena la sala per il convegno all 'Istituto polidiagnostico D'Agosto & Marino
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Grande consenso e grande partecipazione ieri mattina per il convegno "Adulterio e disconoscimento di paternità " . Nella sala adibita per l?occasione presso l?Istituto polidiagnostico D?Agosto & ?Marino? erano presenti non solo avvocati , medici ( in quanto evento formativo accreditato per gli Avvocati e ECM per i Medici ) e in sostanza ?addetti ai lavori? , ma anche numerose persone interessate alla delicata e attuale tematica . Un convegno , come testimonia lo spessore degli interventi , che ha conglobato una serie di profili diversi . L?avvocato Errico Santonicola , penalista , Presidente Associazione Italiana ?Diritto & Cultura? e Responsabile U.D.A.I  (Unione degli Avvocati d?Italia) nell?introdurre i lavori, ha tra l?altro, specificato che "l?adulterio non è più considerato reato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale nell?anno 1968 perché violatorio del principio di uguaglianza tra i coniugi (art. 29 della Costituzione). Il reato di adulterio, al pari di quello di concubinato, egualmente abrogato, costituiva un retaggio del passato ed era il frutto di una chiara cultura maschilista propria degli anni ?30, periodo in cui fu promulgato il Codice Rocco, attualmente in vigore, e di cui faceva parte. Molto spesso il coniuge tradito riteneva più giusto non fare ricorso all?autorità giudiziaria per ottenere la punizione del coniuge fedigrafo e  del suo amante, in quanto preferiva farsi giustizia con le proprie mani. Difatti, lo stesso Codice Rocco contemplava il delitto d?onore che prevedeva una pena fortemente attenuata per chi commetteva un omicidio per aver visto violato l?onor suo o quello della sua famiglia. Quasi sempre questi processi che si celebravano in Corte d?Assise vedevano accorrere un gran pubblico che, alla lettura del sentenza di condanna (attenuata), applaudiva fragorosamente non perché giustizia era stata fatta in nome della persona ammazzata, ma perché al coniuge tradito era stata riconosciuta la giusta legittimazione, o meglio giustificazione, a lavare con il sangue l?onta subita. Fortunatamente, queste norme appartengono all?archeologia giuridica ed oggi, con il mutar dei tempi, i coniugi, anche in caso di adulterio, riescono, molto spesso, a far valere in maniera serena le proprie ragioni dinanzi l?autorità preposta". In seguito, l?avvocato Alba De Felice , familiarista e matrimonialista, Presidente A.M.I. -Sezione Agro Nocerino Sarnese, ha incentrato la sua relazione sull?infedeltà coniugale quale causa di addebito della separazione, dichiarando, altresì, che:  ?secondo recenti statistiche, gli italiani sono sempre più infedeli.Gli ultimi dati ISTAT evidenziano che ormai l?infedeltà coniugale colpisce 1 coppia su 2. Quindi, in almeno un matrimonio su due vi è un ?infedele?. Nel 70% dei casi si tratta di infedeltà occasionali, senza alcun coinvolgimento affettivo, ossia le cosiddette ?scappatelle?, commesse dai ?traditori seriali?, autentici professionisti dell?infedeltà .Nel 30% dei casi, invece, si tratta di relazioni stabili .Nel 60% dei casi le infedeltà vengono consumate con i propri colleghi di lavoro, spesso nelle ore pomeridiane. Altra formidabile occasione per tradire sono le chat o i social network, etc?Proprio di qualche giorno fa, è la notizia che l?infedeltà (in almeno il restante 40% dei casi) viene consumata con amici della coppia stessa. Le mogli stanno raggiungendo i mariti nelle statistiche degli infedeli (45% donne ? 55% uomini), anche se, in genere, si ritiene che le donne , quasi sempre, tradiscano perché coinvolte soprattutto affettivamente". Secondo una ricerca del Centro Studi AMI e secondo l?indicazione del Prof. Vincenzo Mastronardi, docente di Psichiatria presso l?Università La Sapienza di Roma, il 7% dei tradimenti è a sfondo omosessuale. Proprio recentemente, anche la Cassazione che, ovviamente sta al passo con i tempi -  si è pronunciata relativamente ad un tradimento omosessuale equiparandolo, in termini di gravità e addebitabilità della separazione, ad una infedeltà eterosessuale (Cass. Civ.  sentenza n. 7207/09) "Questa pronunzia, - continua l'avv. De Felice - dato il particolare momento  storico, ha fatto molto discutere, ma la condivido in toto (tra l?altro è ottimamente motivata) poiché ribadisce un concetto sacrosanto, ossia che, in costanza di matrimonio, il tradimento al di là del ?gossip?, del ?chiacchiericcio? e  del ?pettegolezzo? - rappresenta, comunque, una grave, anzi, una gravissima violazione del dovere sponsale di fedeltà ex art. 143 cc. Pertanto,la violazione del dovere sponsale di fedeltà, certamente, rileva nel giudizio di separazione nella misura in cui esso, però, abbia  rappresentato la causa effettiva della crisi irreversibile del matrimonio. In tal caso, si potrà, quindi, formulare -ex art. 151, co 2, cc- la richiesta di addebito della separazione .Quindi è assolutamente necessario, ai fini della richiesta di addebito, fornire la prova del nesso di causalità tra il tradimento anzi, ancor meglio, tra la scoperta del tradimento e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero, comunque, tra il tradimento e la crisi?.Di poi, l?avv. De Felice, ricollegandosi all?altra tematica di questa mattina, ossia al disconoscimento di paternità  (disciplinato dagli artt. 235 e ss. del c.c.) ha dichiarato : ?Oggi praticamente è possibile procedere alle indagini genetiche ed ematologiche anche in assenza di prova certa sull?adulterio, ovvero senza dover previamente fornire (così come in passato) la dimostrazione del  tradimento. Difatti, il 21 Giugno 2006, la Corte Costituzionale , con una sentenza, senz?altro, memorabile (la n.266, depositata il 6 Luglio 2006), ha dichiarato ?l?illegittimità costituzionale dell?art. 235, comma 1, n.3, cc, nella parte in cui, ai fini dell?azione di disconoscimento della paternità, subordinava l?esame delle prove tecniche (da cui risulta <<che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre>>), alla previa dimostrazione dell?adulterio della moglie. E? innegabile, quindi, l?attenzione e la tutela nel nostro panorama giurisprudenziale per il ?favor veritatis?. Brevemente, per quanto riguarda gli altri interventi : la Dottoressa Maria Troisi , Giudice presso il tribunale di Nocera Inferiore , si è soffermata sugli aspetti procedurali della questine ;  la Dottoressa Amelia D?Agosto , ha trattato i tipici aspetti diagnostici ; la Dottoressa Sabina D?Amato ha sviluppato una relazione dettagliata sugli aspetti psicologici delle parti in gioco , e soprattutto del minore . Ed è proprio evidenziando il rilievo che deve avere inevitabilmente la tutela dell?interesse del minore che ha concluso i lavori l?avvocato Alba De Felice .