ORGANIZZAZIONE MUNICIPALE E PROPAGANDA ELETTORALE NELL’ANTICA POMPEI (PRIMA PARTE)

Inizia con questo scritto il viaggio virtuale nell'antica Pompei, per capirne gli usi e i costumi, l'organizzazione politica, etc...
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L’Italia unificata da Roma era poggiata su due categorie di città: I Municipi e le Colonie.

Il Municipio era una città una volta libera, poi assoggettata da Roma, alla quale era lasciata una modesta autonomia interna, e i cui abitanti avevano gli stessi doveri di quelli di Roma: godevano della cittadinanza ed erano equiparati in tutto o in parte ai Romani.

La Colonia era una diretta filiazione di Roma, governata da cittadini di Roma. Colonie e Municipi si vennero sempre più unificando tranne che sul piano giuridico. Essi avevano ordinamenti interni e vita municipale non dissimili.

Per questa ragione si parla di ordinamenti municipali di Pompei, anche se la città in questione non fu un Municipio, bensì una Colonia. La città di Pompei era ordinata da uno statuto, non pervenuto, che regolava la vita pubblica ed amministrativa. La legge era promulgata da un Magistrato incaricato dal Senato di Roma ed era incisa su tavolette di bronzo esposte al pubblico.

Faceva parte della città anche un determinato territorio che le apparteneva giuridicamente. Queste frazioni (pagi) erano legate alla città anche se avevano i propri magistrati ed una certa autonomia amministrativa. Gli abitanti e tutto il territorio formavano il “populus” che aveva il compito di eleggere i magistrati municipali.

Aveva una grande importanza nella vita amministrativa il quartiere (vicus), i cui abitanti, legati da identici interessi formavano delle vere e proprie associazioni. Un’importanza predominante ebbero quelle chiamate “corporazioni delle arti e dei mestieri” (collegia artificum). Esse avevano dei propri statuti. A Pompei è documentata anche la presenza di associazioni di tipo agonistico-sportivo di giovani, una delle quali chiamata “Juventus Veneria Pompeiana”.

Un rilievo interessante aveva il bilancio del Municipio. Le entrate ordinarie provenivano da redditi derivanti dai beni municipali (terreni, edifici, pascoli, boschi), e da dazi.

Le entrate straordinarie erano costituite da donazioni o lasciti. Se modeste erano le entrate, altresì lo erano le spese che riguardavano la manutenzione di edifici pubblici, acquedotti, etc…

A partire dalla colonizzazione sillana dell’80 a.C., Pompei fu amministrata da due Duoviri iure dicundo e da due Aediles eletti annualmente e da un Consiglio, l’Ordo Decurionum, formato da ex magistrati e da altri cittadini privilegiati, nominati e scelti, in parte dai Duoviri iure dicundo quinquennales, e in parte  per cooptazione, cioè chiamati alla carica dallo stesso Consiglio (adlecti).

Il Consiglio era l’organo supremo della città, deteneva il potere politico e amministrativo e aveva la funzione di controllo su tutti gli altri settori della vita pubblica. Era composto da un numero di membri stabilito dallo Statuto, in genere oscillante tra gli 80 e i 100 ed era presieduto dai Duoviri.

I requisiti indispensabili per acceder a cariche pubbliche di qualsiasi tipo erano: cittadinanza, godimento dei diritti civili, libertà dei natali, residenza, buona condotta, esercizio di una professione onorevole. Inoltre, i futuri Decurioni dovevano possedere un certo patrimonio che fruttasse rendita e non dovevano avere meno di 30 anni, limite di età portato in seguito a 25 e, comunque, non sempre rispettato. I Decurioni restavano in carica a vita, ma ogni 5 anni vi era la verifica dei requisiti che comportava la possibilità dell’esclusione temporanea o definitiva dal Consiglio decretata per motivi molto gravi.

La carica di Decurione comportava determinati privilegi e onorificenze, come quella di indossare la toga praetexa, cioè una toga ornata con una fascia purpurea , o il diritto a occupare i migliori posti negli spettacoli e a sedere sul bisellium. Potevano, inoltre, beneficiare di alloggi a spese pubbliche, usufruire gratuitamente dell’acqua di casa, beneficiare di maggiori quantitativi di generi alimentari in occasioni di pubbliche distribuzioni.

La sede ufficiale era la Curia, ubicata nel Foro, ma le sedute si potevano svolgere anche in altri luoghi. Esse erano convocate dai Magistrati supremi che le presiedevano. Per la loro validità dovevano essere presenti i 2/3 dei membri aventi diritto al voto.

(continua)