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ORGANIZZAZIONE MUNICIPALE E PROPAGANDA ELETTORALE NELL’ANTICA POMPEI ( SECONDA PARTE)
Appunti rivisti e corretti da Prisco CutinoIl voto poteva essere palese o, raramente, segreto. I due Duoviri iure dicundo erano coloro che amministravano la giustizia di carattere civile e commerciale; infatti, la giustizia penale era di competenza dell’autorità giudiziaria centrale o addirittura imperiale. Inoltre, essi provvedevano alla promulgazione dei decreti decurionali e alla loro applicazione. Duravano in carica un anno, salvo casi eccezionali, dal I° Luglio al 30 Giugno, essi erano eletti direttamente dal popolo. I duoviri davano all’anno corrispondente alla loro magistratura il proprio nome. I requisiti erano gli stessi di quelli richiesti ai decurioni, era però indispensabile che avessero rivestito negli anni precedenti la magistratura inferiore, e cioè la edilità. Come i decurioni anche i duoviri dovevano versare all’atto della nomina, una somma o finanziare uno spettacolo o una costruzione di pubblica utilità e anch’essi godevano di determinati privilegi.
Al termine della loro carica entravano a far parte del Consiglio Municipale, del quale, tuttavia, diventavano membri a pieno diritto solo dopo ratifica operata ogni 5 anni dai magistrati quinquennali. Durante l’anno della magistratura partecipavano alle sedute del Consiglio e potevano prendere la parola ma non aver diritto al voto. A loro era talora affidata anche la cassa principale, come appunto avveniva a Pompei. Erano affiancati da due segretari, gli “scribae”, che avevano il compito di redigere atti, documenti, e da altri collaboratori direttamente stipendiati dai magistrati. Questi ultimi, ogni 5 anni avevano il compito di procedere alle operazioni di censimento e di compilazione dell’albo dei decurioni e venivano chiamati quinquennales o più raramente censori.
Essi venivano eletti alle normali elezioni annuali, ma molto spesso la loro elezione era “guidata” dall’alto o dallo stesso governo centrale. In casi eccezionali potevano essere eletti dal Consiglio. Di loro competenza erano anche la revisione e l’aggiornamento dell’albo dei decurioni, avevano il potere di esonerare o radiare i membri del Consiglio. Essi, quindi, avevano nelle loro mani tutto il potere, non solo nell’anno della loro carica, ma anche nei 4 anni successivi.
In assenza di uno o di entrambi i duoviri, subentrava un magistrato straordinario chiamato prefetto (prefectus). Il prefetto era nominato dal Consiglio dei Decurioni, o dallo stesso magistrato che si doveva assentare. In casi eccezionali era lo stesso potere centrale ad occuparsi di tale nomina.
Dopo i Duoviri Iure Dicundo e di grado inferiore, vi erano gli aediles, cioè duoviri con potestà edilizia; erano gli addetti al controllo della vita cittadina, delle vie, degli edifici pubblici, del mercato, dei pesi; organizzavano spettacoli e giochi pubblici. Anche essi avevano collaboratori che li assistevano nelle loro funzioni. Gli edili erano molto giovani e dovevano avere gli stessi requisiti dei decurioni e dei duoviri e, come gli altri, alla fine del mandato entravano di diritto a far parte del Consiglio municipale. I duoviri e gli edili avevano la facoltà di esercitare il diritto di veto sia all’interno del proprio collegio, cioè avversi alle deliberazioni del collega, sia nei confronti della magistratura inferiore. Anche nei piccoli centri, non dotati di autonomia formale (pagi, fora, vica, concilibula) esistevano magistrati locali: essi, che variavano di numero a seconda dei luoghi, venivano chiamati “Magistri”. Formalmente dipendevano dai magistrati municipali, ma in realtà avevano una loro autonomia.
Una delle cariche, che nella vita pubblica rivestiva un ruolo molto importante, era quella del sacerdozio. Molto spesso era il primo gradino per accedere alle cariche pubbliche e alla vera e propria magistratura. Difatti a Pompei non c’è stato un sacerdote che non sia diventato magistrato.
Tra le più importanti cariche sacerdotali vi era il flaminato.
A Pompei ricordiamo un “flamen Martis” e “flamen Perpetuus Caecesaris”.
(Continua)