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SCAFATI, IPOTECA DA 150MILA EURO, FA RICORSO E VINCE CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE GRAZIE A STAC
Ipoteca da 150mila euro, cinquantenne scafatese fa ricorso e in secondo grado vince contro l’Agenzia dell’Entrate Riscossioni. L’avv. Vitaglione commenta: “Procedura illegittima, i giudici ci hanno dato ragione”.
La Commissione Regionale Campania Sez. Distaccata di Salerno ha dichiarato l’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di valore superiore a 150.000 euro notificata ad un contribuente scafatese. Questo perché l’Agenzia delle Entrate Riscossioni aveva richiesto il pagamento di tributi per i quali era intervenuta la prescrizione all’epoca della notifica dell’atto impugnato. Pertanto, l’appello promosso dal contribuente, S.E. cinquantenne scafatese, rivoltosi allo Sportello Stac di Francesco Antonio Pentone, è apparso meritevole di accoglimento per il Collegio Giudicante di secondo grado.
In primo grado, infatti, la Commissione Provinciale non si era pronunciata in merito all’eccezione di prescrizione dei tributi e, nel far ciò, aveva rigettato il ricorso promosso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata a cura dell’Equitalia Sud SpA., infliggendo una ingiusta condanna alle spese al contribuente. Tuttavia quest’ultimo, tramite l’avv. Valentina Vitaglione, ha ottenuto giustizia.
“La sentenza emessa dalla Commissione Regionale Campania sezione Distaccata di Salerno, - spiega il legale - uniformandosi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui i tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civile. Questo perché l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarli sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore od del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivo”.



